Art. 186, comma V, C.d.S: è necessario il consenso del conducente per procedere al prelievo ematico per accertare il reato

Art. 186, comma V, C.d.S: è necessario il consenso del conducente per procedere al prelievo ematico per accertare il reato
12 Maggio 2017: Art. 186, comma V, C.d.S: è necessario il consenso del conducente per procedere al prelievo ematico per accertare il reato 12 Maggio 2017

Il Tribunale di Lecco, con sentenza 6/11/2015 emessa ad esito di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto per insussistenza del fatto il conducente di un autoveicolo dall’imputazione ascrittagli, ovvero  di aver circolato in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico pari a 2,78 g/l, riscontrato al controllo effettuato presso una struttura sanitaria), con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale ai danni del conducente di un motociclo.

La sentenza era stata impugnata dal P.M. e la Corte d’Appello di Milano, con reformatio in peius, condannava l’imputato a mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di ammenda, pena condizionalmente sospesa.

Ricorreva in Cassazione il difensore dell’imputato, lamentando  vizio di motivazione e  violazione di legge con riferimento all’art. 186, comma 5, C.d.S., laddove la Corte territoriale aveva espresso  il principio di diritto secondo cui “nei confronti di conducenti coinvolti in incidenti stradali il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico può essere disposto su ordine delle forze dell’ordine e trasmesso direttamente alle strutture sanitarie ex art. 354 c.p.p., senza la necessità che il paziente sia sottoposto a cure mediche o che questi sia avvisato o presti il consenso”.

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza n. 21885/17, ha accolto il gravame del ricorrente, secondo il quale la disciplina dettata dall’art. 186 comma 5 d.lgs. 285/92 non sarebbe nella specie applicabile, in quanto l’imputato non si sarebbe trovato in una oggettiva condizione di affidamento al personale medico per l’apprestamento di cure.

La Corte, con la citata sentenza,  richiama i propri precedenti specifici e precisa che, nel caso in cui il conducente di un veicolo o di un motociclo sia coinvolto in un incidente stradale, l’accertamento del tasso alcolemico attraverso il  prelievo ematico  è utilizzabile ai fini della responsabilità penale solo se eseguito nell’ambito del protocollo medico di pronto soccorso, non rilevando in tal caso il consenso dell’interessato.

Al contrario, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale  è necessario il consenso  dell’interessato se i sanitari, dopo aver visitato il soggetto soccorso, hanno ritenuto di non dover eseguire il prelievo ematico per eventuali cure farmacologiche.

In tal caso è necessario il consenso e quindi è indispensabile che l’interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore perché l’eventuale prelievo ematico, effettuato da parte dei sanitari su richiesta  dalla P.G., senza tale preventiva informativa, è inutilizzabile ai fini del processo penale e dell’affermazione della sua responsabilità.

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